Il Sindaco del Comune di Pabillonis ha emesso un’ordinanza finalizzata a salvaguardare l’igiene, la sicurezza e la salute pubblica, relativamente ad alcune problematiche legate a terreni incolti, appezzamenti privati che confinano con strade pubbliche.

L’ordinanza, pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune al n. 460, stabilisce i seguenti provvedimenti:

1. Ai proprietari o detentori di cortili e di aree edificate e non, di provvedere alla cura e alla bonifica delle stesse mediante falciatura e rimozione dell'erba ed eventuale aratura uperficiale (20-30 cm) e rovesciamento delle zolle;
2. Ai proprietari o detentori di fabbricati urbani fatiscenti di tenere gli stessi sgombri da immondizie, nonché di provvedere alla falciatura e alla rimozione dell’erba sia all’interno ell’area sia su quella prospiciente la pubblica via;
3. A tutti i cittadini di evitare il deposito di avanzi di cibo che possano fungere da richiamo e sostentamento per gli animali randagi;
4. Ai proprietari di animali d’affezione, di custodirli presso le proprie abitazioni evitando che vaghino all’interno del centro abitato e nelle campagne circostanti, di sottoporli ai controlli sanitari, di provvedere alla loro cura e disinfestazione ogni qualvolta sia necessario anche avvalendosi della consulenza del Servizio Veterinario, provvedendo a garantire agli stessi uno spazio adeguato nel proprio cortile sufficientemente curato (con pavimentazione facilmente lavabile e disinfettabile);
5. Ai proprietari o detentori di cortili o fondi di cui al comma 1, di detenere per non più di una settimana raccolte di acque permanenti in pozzi, cisterne, recipienti senza una difesa meccanica e tecnica che impedisca lo sviluppo di zanzare;
6. Ai proprietari e conduttori di greggi, il divieto di pascolo per un raggio di almeno 250 m dal perimetro urbano nonché la bonifica degli allevamenti infestati da zecche e parassiti vari;
7. Ai proprietari delle aree è fatto divieto assoluto di procedere alla bruciatura delle stoppie e dei residui di potatura all’interno del centro abitato, sia per il pericolo di incendio sia al fine di evitare emissioni sgradevoli e nocive per la salute, pertanto le erbacce secche dovranno essere rimosse dal centro abitato; è consentito il deposito temporaneo dell’erba falciata al fine di consentirne la normale decomposizione a condizione che le operazioni di falciatura siano eseguite in tempo utile per permettere la decomposizione naturale.

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